Regolamento d'Istituto
Il presente Regolamento dì disciplina è stato adottato con delibera del Consiglio di Istituto 28 novembre 2025. Esso può essere sottoposto a revisione ogni volta che le componenti rappresentate nel Consiglio stesso ne ravvisino la necessità.
PREMESSA
Attraverso il regolamento di Istituto tutte le componenti scolastiche, dal dirigente agli insegnanti, dagli alunni al personale amministrativo, tecnico e ausiliario, sono chiamate in prima persona a conoscere le regole per il migliore funzionamento della scuola e a rispettarle, con la speranza che non siano avvertite come una costrizione, ma un aiuto a cooperare insieme, per far sì che la scuola sia un luogo veramente formativo per l’istruzione, la cultura e la crescita delle persone. È nelle regole, nell’intima adesione ad esse, e nella loro convinta osservanza, che la nostra libertà prende corpo e valore nella convivenza civile di una comunità scolastica.
Art. 1: Codice di comportamento personale della scuola
Si fa riferimento al codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.M. 30/06/2014 N.525. Per quanto riguarda le norme disciplinari, si applicano le norme del Testo Unico D. L. G. 16 aprile 1994 n°297, particolarmente la sezione IV del capo VI artt.535/540. Per le funzioni del Personale Docente, si fa riferimento altresì al Contratto Nazionale di lavoro del Comparto Scuola Infine, il presente regolamento si richiama ai principi e alle norme dello Statuto delle Studentesse e degli Alunni emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249.
Art. 2: Vigilanza sugli Alunni
Art. 3: Ingresso, ritardi e uscite anticipate.
L’ingresso nei locali della scuola è consentito non prima delle ore 8,00 nell’atrio.
Non è consentito l’ingresso a scuola oltre le ore 10,00 eccezionalmente, a discrezione del Dirigente Scolastico o dei suoi Collaboratori, si potrà derogare a questa norma documentando il motivo del ritardo, che dovrà essere ritenuto grave.
Art. 4: Assenze
Art. 5: Intervalli
Gli intervalli sono due nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì e hanno la durata di dieci minuti: dalle 9,50 alle 10,00, e dalle 11,50 alle 12,00. Il giovedì e il venerdì l'intervallo è unico dalle ore 10,50alle 11,00 ed il sabato dalle 10,00 alle 10,10.
Durante gli intervalli gli Alunni non possono uscire dall’edificio scolastico, eccetto le aree verdi appositamente indicate ma non oltre il cancello. Le uscite di sicurezza devono essere mantenute sgombre e chiuse.
Art. 6: Uso del registro
Per tutte le classi è attivo il registro elettronico consultabile da tutti gli utenti nel sito web dell’Istituto tramite password personale fornita dalla scuola. I Docenti sono tenuti ad un uso corretto del registro di classe e personale.
Art. 7: Servizio merende ed uso dei distributori automatici
Art. 8: Disposizioni sull'Uso dei Dispositivi Elettronici Personali
In ottemperanza alla Circolare Ministeriale n. 3392 del 06 giugno 2025, allo scopo di garantire un ambiente di apprendimento sereno e rispettoso, che favorisca la concentrazione e la qualità della didattica, di educare gli studenti a un comportamento corretto e al rispetto reciproco, prevenendo distrazioni e usi impropri dei dispositivi, è fatto assoluto divieto a tutti gli studenti di utilizzare telefoni cellulari, smartphone, smartwatch, tablet e qualsiasi altro dispositivo elettronico, dal momento dell'ingresso a scuola fino all'uscita dall'edificio scolastico.
L’uso del telefono cellulare sarà sempre ammesso, invece, nei casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per motivate necessità personali, oppure, nell’ambito dei soli specifici indirizzi dedicati all’informatica e alle telecomunicazioni, qualora esso risulti strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica relativa al progetto formativo adottato dalla scuola.
E’ consentito, invece, esclusivamente per finalità didattiche, l’impiego degli altri dispositivi tecnologici e digitali a supporto dell’innovazione dei processi di insegnamento e di apprendimento, come pc, lavagna elettronica e tablet, precludendo l'utilizzo di questi ultimi come dispositivi di comunicazione mobile attraverso la rimozione, da parte degli studenti, della eventuale scheda SIM a ciò dedicata.
Nei casi di comprovata necessità o urgenza (ad esempio, motivi di salute), sarà consentito agli/alle studenti/sse il solo utilizzo del telefono della scuola presso il Centralino.
L'utilizzo di dispositivi elettronici personali potrà essere autorizzato dai docenti solo se strettamente funzionale all'efficace svolgimento di attività didattiche specifiche che non possano essere replicate con gli strumenti dell'Istituto, e sempre sotto la loro diretta supervisione e per il tempo strettamente necessario all'attività.
Per facilitare il rispetto delle nuove regole relative al divieto di utilizzo dei telefoni cellulari da parte degli studenti, anche il personale scolastico (docenti e personale ATA) è tenuto a un uso corretto e responsabile dei dispositivi elettronici personali, fungendo da esempio educativo. Durante le ore di lezione e di servizio, l'uso di tali dispositivi è ammesso solo per motivi di servizio (ad es. la compilazione del registro elettronico) o in casi di comprovata e urgente necessità.
Art. 9: Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche
Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli alunni che ne sono i principali fruitori. All'inizio di ogni anno, il Dirigente Scolastico redigerà con i rappresentanti di classe e il relativo coordinatore un verbale di constatazione circa lo stato di conservazione delle strutture e delle suppellettili relativo a ciascuna classe. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, il risarcimento potrà, su decisione del Consiglio d’istituto, essere richiesto a tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata, allo scopo di restituirne la piena disponibilità a tutta la comunità scolastica.
Art. 10: Uso degli spazi, dei Laboratori e della Biblioteca
Sia gli spazi esterni che quelli interni sono fruibili da tutti secondo gli orari e le modalità stabilite e costituiscono un patrimonio comune che va rispettato e conservato, l'accesso fuori orario, previa richiesta scritta motivata, e' consentito dal Dirigente Scolastico a tutte le componenti con specifica autorizzazione.
I Laboratori sono utilizzati secondo l'orario curriculare, le ore di utilizzo possono essere prenotate (almeno 2 giorni prima) da docenti che hanno attivato progetti o percorsi di studio che richiedono l'uso dei laboratori e delle loro dotazioni rivolgendosi all’assistente tecnico responsabile. Ogni laboratorio è dotato di un regolamento, esposto all'interno.
L'uso dei Laboratori nell'orario pomeridiano è autorizzato, previa richiesta scritta e motivata, dal Dirigente Scolastico; detti spazi sono fruibili da parte degli Alunni solo in presenza di uno o più docenti, responsabili delle dotazioni e delle strutture, durante l'uso. L’Assistente Tecnico è, invece, responsabile della manutenzione e della gestione del Laboratorio.
La Biblioteca è fruibile solo in presenza del responsabile.
Art. 11: Fotocopie
L'uso della fotocopiatrice è consentito solo per scopi didattici; il docente interessato presenterà richiesta scritta all'addetto almeno un giorno prima con l'indicazione del numero delle copie necessarie, in caso di richiesta di un numero di copie rilevante la richiesta dovrà pervenire con notevole anticipo ed essere autorizzata dal Dirigente Scolastico. Gli alunni utilizzano la fotocopiatrice a schede che sono acquistabili presso la segreteria didattica.
Art. 12: Rapporti Scuola Famiglia
Ogni comunicazione riguardante assenze, ritardi, richieste di uscite anticipate e altro avviene tramite registro elettronico cui le famiglie accedono con apposite credenziali fornite dall’Istituto. Tutte le comunicazioni sono fruibili anche nel sito internet dell’istituto, nonché nel registro elettronico a cui i genitori possono accedere con apposita password per prendere visione non solo delle votazioni ma anche delle assenze, ritardi, ecc..
I docenti saranno disponibili a ricevere i genitori nell'orario mattutino secondo l’ora dedicata settimanalmente al ricevimento e che sarà comunicata alle famiglie. I genitori possono comunque richiedere un appuntamento per un colloquio con il coordinatore di classe. Per quanto riguarda i colloqui pomeridiani vengono stabiliti almeno due colloqui annuali.
Art. 13: Comitato studentesco
Il Comitato Studentesco è formato da un rappresentante per ciascuna classe, dagli alunni eletti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale. Viene convocato dal Dirigente Scolastico per pianificare le attività di assemblea e l’organizzazione dell’Istituto. Il Comitato può riunirsi nei locali della scuola al di fuori dell’orario scolastico, previa richiesta al Dirigente Scolastico.
Art. 14: Modalità attuazione assemblee di classe e d'istituto
Sono previste due forme di assemblee: d’istituto e di classe.
L’assemblea d’Istituto deve essere richiesta dal Comitato Studentesco con almeno cinque giorni di anticipo. La richiesta scritta deve contenere: l’ordine del giorno, il luogo e l’ora di svolgimento nonché il nome dello o degli alunni che la presiederanno. La data e l’ora possono essere spostate dalla Dirigenza per motivi di funzionalità del servizio. Può essere convocata ogni mese tranne l’ultimo mese di scuola. Il Dirigente Scolastico accertata la regolarità della richiesta indice l’assemblea dandone contestualmente comunicazione alle classi e, tramite gli alunni, alle famiglie. Il funzionamento dell’assemblea di istituto è disciplinato dal regolamento approvato dall’assemblea stessa. È possibile svolgere l’assemblea in modo da coinvolgere separatamente fasce distinte di alunni. All'assemblea di Istituto possono assistere, con facoltà di intervento, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti, secondo l'orario di servizio. Durante le ore di assemblea i Docenti delle ore interessate e che non partecipano all’assemblea, restano a disposizione ed esercitano opportuna e discreta vigilanza per il corretto svolgimento delle riunioni stesse. La partecipazione di esperti deve essere preventivamente approvata dal Consiglio di Istituto e deve, pertanto, essere richiesta con congruo anticipo. Dello svolgimento dell'assemblea deve essere effettuata una sintetica verbalizzazione da consegnare al Dirigente Scolastico. Il Dirigente Scolastico ha potere d'intervento nei casi di violazione del regolamento o di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.
L'assemblea di classe riguarda gli alunni di una sola classe e ha la durata massima di 2 ore al mese anche non consecutive durante l'orario scolastico. La richiesta con l'indicazione della data, dell'ora e dell'ordine del giorno va presentata almeno tre giorni prima in Presidenza controfirmata dal/i docente/i delle ore destinate alla stessa, in modo da non coinvolgere sempre gli stessi insegnanti.
L’insegnante che ha concesso lo svolgimento dell’assemblea durante la sua ora può, su richiesta degli Alunni, uscire dalla classe ma è tenuto a restare nelle vicinanze e a vigilare sul corretto andamento dell’assemblea nonché ad intervenire in caso di accertata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea e di mancato esercizio democratico dei diritti di tutti i partecipanti. I rappresentanti di classe provvederanno a redigere un breve verbale dell’assemblea che sarà consegnato ai Collaboratori del Dirigente Scolastico.
Art. 15: Orario degli uffici - Orario della Presidenza
Gli uffici di segreteria e del Dirigente Scolastico sono a disposizione degli alunni. Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento, in sua assenza gli interessati potranno essere ricevuti da un suo collaboratore che lo sostituisce. Gli uffici sono aperti al pubblico, presso la sede Salviani, con il seguente orario:
Ufficio del personale e ufficio amministrativo ore 8.00-9.10 – ore 11.30- 13.00;
Segreteria didattica ore 10.00-10.30 – 11.50-12.50.
Art. 16: URP
L’ufficio per i rapporti con il pubblico è costituito dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato, e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.
Art. 17: Comunicazioni agli insegnanti e agli alunni
Le comunicazioni del Dirigente Scolastico sono effettuate mediante atto scritto numerato progressivamente inserito nel registro delle circolari che vengono pubblicate sul sito dell’Istituto e inviate per mail agli indirizzi istituzionali. I docenti hanno l’obbligo di prenderne visione quotidianamente. Le comunicazioni agli alunni, oltre che inserite nel registro suddetto, vengono inviate alle rispettive classi e lette attentamente dall’insegnante presente in aula.
Art. 18: Abbigliamento e linguaggio
Nel rispetto dell’istituzione scolastica tutti sono tenuti ad un abbigliamento decoroso e a evitare l'utilizzo di espressioni che possano essere considerate volgari.
Art. 19: Pulizia e raccolta differenziata
L’igiene in tutti gli spazi interni ed esterni dell’Istituto, è cosa cui ognuno deve tenere e contribuire. Ciò è agevolato dall’adeguata dislocazione della apposita attrezzatura per i rifiuti, nei corridoi e nelle aule, e dall’assolvimento delle mansioni di pulizia delle suppellettili e dei locali. Tutto il personale e gli alunni sono tenuti al rispetto della raccolta differenziata. In particolare all’interno di ciascuna classe vanno seguite le regole per la differenziazione dei rifiuti utilizzando gli appositi raccoglitori messi a disposizione.
Art. 20: Completamento
Il regolamento, in vigore per un anno scolastico, stabilisce, ma ovviamente non esaurisce, le norme relative agli aspetti della vita dell’Istituto. La comprensibile incompletezza non deve impedire, nel caso di situazioni ed esigenze non previste, di provvedere con nuove norme improntate al medesimo spirito di quello presente nel regolamento.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'I.T. FRANCHETTI SALVIANI
Art. 1 Premessa
Il presente regolamento recepisce il DPR 249/98 e ss.mm.ii. (con particolare riferimento al DPR 134/2025) e il DPR. 122/2009 e ss.mm. ii (con particolare riferimento al DPR 134/2025).
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della conoscenza critica; essa è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici, rivolta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.
Il presente regolamento di disciplina è ispirato al rispetto della pari dignità delle persone, nella diversità dei ruoli, ed è finalizzato a garantire la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello stato italiano.
La comunità scolastica, interagendo con la più vasta comunità civile e sociale di cui è parte, fonda la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
Art. 2 Diritti degli studenti
I diritti degli studenti sono previsti nell’art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249 del 24 giugno del 1998, e ss.mm.ii).
Ogni studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste e di sviluppare temi liberamente scelti.
La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle scelte che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.
Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività opzionali e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche, integrative e complementari sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e di vita degli studenti.
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
b) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
c) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica;
d) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni.
Art. 3 Doveri dello studente
Gli studenti sono tenuti all'osservanza dei doveri di cui all'art. 3 dello Statuto delle studentesse e degli studenti D.P.R. 249 del 24 giugno del 1998, e ss.mm.ii.
1. gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio;
2. gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi;
3. gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d'istituto;
4. gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola;
5. gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura come importante fattore della qualità della vita della scuola.
Gli studenti sono altresì tenuti ad assumere un comportamento confacente sia alle attività scolastiche (vedi qualunque attività organizzata dalla scuola anche al di fuori dei locali scolastici), sia allo svolgimento delle attività didattiche (vedi lo svolgimento delle attività curricolari).
E’ proibito il fumo (anche con sigaretta elettronica) e l’assunzione di alcool o di altre sostante psicotrope. E’ proibito l’uso dei dispositivi elettronici quali cellulare, smartwatch, e affini durante l’attività didattica salvo i casi espressamente autorizzati per particolari motivi. I dispositivi elettronici durante l'orario scolastico devono essere tenuti spenti e custoditi sotto la responsabilità dello studente.
All’interno di tutti i locali della scuola e nelle pertinenze esterne sono vietate riprese (sia audio- che video) di ambienti e persone, salvo in caso di esplicita autorizzazione per fini didattici da parte del docente responsabile.
La violazione di tale divieto dà luogo a responsabilità disciplinare e può comportare responsabilità civile, amministrativa e nei casi più gravi anche penale, come precisato anche da vari interventi del Garante della privacy.
La responsabilità è aggravata se le riprese e le immagini vengono diffuse e ledono la dignità e l’onore delle persone o danneggiano l’immagine della scuola.
Art. 4 Attività di prevenzione
Le iniziative di prevenzione, proposte da tutte le componenti, tese a responsabilizzare i singoli studenti e a coinvolgere la comunità-classe sono:
• messa a disposizione della normativa fondamentale anche di tipo regolamentare che disciplina la vita della scuola. La lettura commentata del regolamento della scuola e del regolamento di disciplina rientra nelle attività di accoglienza e viene realizzata in particolar modo dal coordinatore del Consiglio di classe;
• all’atto dell’iscrizione alla classe prima, consegna e sottoscrizione da parte dei genitori del patto di corresponsabilità;
• ogni anno attivazione di iniziative o di un progetto nell’ambito della educazione alla legalità;
Particolare rilevanza ha il curricolo di educazione civica nella reale assimilazione delle regole della convivenza civile.
Art. 5 Mancanze disciplinari
Sono considerati come mancanze disciplinari quei comportamenti che contravvengono ai doveri di cui all'art.3 del presente regolamento.
A titolo esemplificativo si configurano come comportamenti sanzionabili:
• i comportamenti non confacenti al dovere della regolare frequenza: assenze, ritardi, uscite anticipate non riconducibili a comprovati motivi, tali da costituirne valida giustificazione. Per questo motivo ritardi frequenti, uscite in anticipo reiterate, assenze saltuarie e numerose incidono sulla valutazione del comportamento secondo i criteri stabiliti, all'inizio di ogni anno, dal Collegio dei docenti;
• assenze di massa;
• la mancata giustificazione o il ritardo nella giustificazione delle assenze e/o dei ritardi;
• i comportamenti che denotano mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni. A maggior ragione sono mancanze disciplinari tutti quei comportamenti verbali e non, che denotano dileggio o, addirittura, aggressività nei confronti delle persone;
• i comportamenti che violano le disposizioni organizzative (esempio: le disposizioni date con comunicazioni interne circa lo svolgimento delle diverse attività programmate) e di sicurezza (esempio: le disposizioni date nel momento della formazione all'uso dei laboratori, delle palestre, delle attrezzature informatiche, degli spazi comuni e nei momenti di simulazione delle prove di esodo, le disposizioni di tutela della salute quali il divieto di fumo, ecc.);
• i comportamenti pericolosi in quanto non rispettosi delle regole procedurali riguardanti il corretto utilizzo delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, nonché i comportamenti che arrechino danni al patrimonio della scuola;
• i comportamenti che denotano sciatteria e incuria nei confronti degli ambienti scolastici (esempio: sporcare muri, banchi, pavimenti, bagni, etc.).
• il rifiuto ingiustificato ed ostinato ad assolvere gli impegni di studio;
• la continua inosservanza delle prescrizioni dell’insegnante in ordine ai tempi e ai metodi di assolvimento degli impegni di studio;
• il rifiuto sistematico di sostenere le verifiche dell’apprendimento;
• il disturbo arrecato allo svolgimento dell’attività didattica ed alla classe in genere, tale da ostacolare, o comunque, rendere difficoltoso l’apprendimento e l’assolvimento degli impegni scolastici;
• tenere un comportamento di disturbo o volto a creare confusione al dì fuori dell’aula come ad esempio nel trasferimento tra le aule e i laboratori o nel momento dell’uscita dalla scuola;
• l’assentarsi o l’allontanarsi dalle lezioni senza l’autorizzazione dell’insegnante o oltre i limiti stabiliti; l’ingiustificato arrivo in ritardo rispetto all’orario di inizio delle lezioni, anche nel caso di trasferimento da un’aula all’altra;
• la mancata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci dei risultati scolastici, delle proprie mancanze e di ogni informativa agli stessi diretta;
• la trasgressione al divieto di fumare all’interno e negli spazi esterni dell’Istituto;
• la trasgressione al divieto di utilizzo del cellulare e di altri dispositivi elettronici non autorizzati
Sono considerate di particolare gravità le mancanze disciplinari durante le attività di formazione scuola/lavoro. A titolo esemplificativo tenere un comportamento scorretto durante gli incontri con gli esperti o le visite aziendali, le assenze ingiustificate durante gli stage, il mancato rispetto dell’orario o delle regole interne all’azienda, la violazione della normativa sulla sicurezza sono da considerare comportamenti gravi in quanto compromettono anche la reputazione della scuola sul territorio e possono pregiudicare la possibilità per gli altri studenti di avere determinate opportunità.
I comportamenti scorretti possono essere rilevati direttamente dal docente o possono essere segnalati al docente, al coordinatore del Consiglio di classe o al DS dal personale non docente in servizio nella scuola o da altri docenti della scuola per fatti che avvengono al dì fuori della classe o in assenza del docente di classe.
Costituiscono circostanze attenuanti il precedente atteggiamento corretto dell'alunno e la sua particolare condizione al momento in cui incorra in mancanze disciplinari, mentre le recidive ed il carattere collettivo delle mancanze ne costituiscono aggravanti.
Art. 6 Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi dì gradualità, proporzionalità e giustizia, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica e devono tenere conto della situazione personale dello studente.
Per quanto possibile le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno: la riparazione, tuttavia, non estingue la mancanza rilevata. La responsabilità disciplinare è personale.
La sanzione, nell'ambito della comunità scolastica, viene adottata secondo criteri di trasparenza.
Agli alunni che contravvengono ai doveri di cui all'art. 3 del presente regolamento e che pongono in essere comportamenti sanzionabili possono essere inflitte secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
a) Richiamo verbale da parte del docente con annotazione nel registro personale del docente;
b) Ammonizione con annotazione sul registro di classe da parte del docente o del coordinatore del Consiglio di classe;
c) Ammonizione con annotazione sul registro di classe e affidamento di lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente, che andrà comunicata alla famiglia con annotazione sul diario dello studente e sul registro di classe;
d) Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico o dell’ufficio di presidenza con comunicazione alla famiglia e convocazione a scuola dei genitori;
e) Allontanamento dalle lezioni da 1 a 2 giorni e svolgimento di attività di approfondimento;
f) Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale;
g) Allontanamento dalla scuola per più di 15 giorni;
h) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni;
i) Allontanamento dalla scuola fino al termine delle lezioni ed esclusione dallo scrutinio finale o dall'Esame di Stato.
Le attività in favore della comunità scolastica di cui alla lettera e) sono improntate al rispetto della dignità dello studente e si possono concretizzare, ad esempio, in:
• azioni per rendere l'ambiente scolastico più accogliente in relazione all'ordine, alla pulizia ed alla manutenzione di aule, suppellettili e strumenti didattici;
• azioni per riparare materialmente il danno materiale arrecato al patrimonio della scuola;
• azioni per acquisire in un rapporto relazionale con il pubblico il senso del rispetto delle persone, (distribuzione diari, assistenza in biblioteca, lavoro di sportello in segreteria, ...);
Nel caso di attività a favore della comunità scolastica è prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza e quindi la sanzione è applicabile compatibilmente con le risorse disponibili.
Le sanzioni disciplinari, che non sono considerate dati sensibili, superiori alla ammonizione del docente, sono di norma inserite nel fascicolo personale dello studente e lo seguono negli eventuali trasferimenti di scuola e/o nei passaggi di grado scolastico. Qualora nelle sanzioni comminate compaiano dati sensibili che coinvolgano altre persone, si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati stessi e si opera con OMISSIS sull'identità delle persone coinvolte (D. lgs 196/03 e D.M.306/07). In ogni caso, viene tutelata la riservatezza dello studente cui sono state inflitte le sanzioni nei limiti indicati dalla nota MIUR n. 3602 del 31/07/2008. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.
Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto, mentre influisce sulla valutazione del comportamento secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti nel rispetto dell'art. 4 c.2 e dell'art. 7 del DPR n. 122 del 22 giugno 2009
Casistica dei possibili comportamenti sanzionabili, degli organi competenti a disporre la sanzione e delle modalità di notifica:
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Comportamento sanzionato |
Organo competente a disporre la sanzione |
Sanzione |
Notifica del provvedimento |
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Mancanze relative all’impegno assiduo nello studio quali ad esempio il rifiuto ingiustificato ed ostinato ad assolvere gli impegni di studio; la continua inosservanza delle prescrizioni dell’insegnante in ordine ai tempi e ai metodi di assolvimento degli impegni di studio; il rifiuto sistematico di sostenere le verifiche dell’apprendimento |
Docente |
Ammonizione scritta e affidamento lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente |
Annotazione nel registro di classe e comunicata alla famiglia con annotazione sul diario dello studente ad opera del docente |
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Reiterazione di mancanze lievi sanzionate con richiami verbali. Scorrettezze e offese verso i componenti della comunità scolastica ed in genere mancanze ex art.4. |
Docente, Coordinatore di classe |
Ammonizione scritta |
Annotazione nel registro di classe |
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Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di 3 ammonizioni) o realizzazione di un comportamento grave |
DS (o ufficio di Presidenza) |
Ammonizione scritta e convocazione della famiglia |
Su segnalazione del coordinatore il Ds ammonisce lo studente con annotazione scritta nel registro di classe che viene notificata tramite fonogramma alla famiglia dalla segreteria . I genitori vengono convocati a scuola per un colloquio con il Ds o con il coordinatore. |
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Reiterazione di ingressi in ritardo o di assenze prive di adeguata giustificazione, comportamenti non rispettosi dell’ambiente scolastico, danneggiamento di beni della scuola. |
DS |
Ammonizione e prolungamento del tempo di presenza a scuola per attività in favore della comunità scolastica |
Annotazione nel registro di classe e notifica alla famiglia |
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Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (da 4 a 6 ammonizioni complessive) o comportamenti gravi quali ad esempio gravi scorrettezze offese o molestie verso i componenti della comunità scolastica. |
Consiglio di classe |
Allontanamento dalle lezioni di 1 o 2 giorni e svolgimento di attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati |
Annotazione dell’allontanamento dalle lezioni nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; |
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Recidiva dei comportamenti sanzionati con ammonizione scritta (più di 6 ammonizioni complessive) o comportamenti gravi quali ad esempio gravi scorrettezze offese, molestie verso i componenti della comunità scolastica. |
Consiglio di classe |
Allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato |
Annotazione dell’allontanamento dalle lezioni nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; |
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Mancata giustificazione dell’assenza o del ritardo per più di tre giorni. |
Coordinatore dì classe o docente della prima ora |
Ammonizione scritta |
Ammonizione scritta nel registro di classe. |
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Mancata giustificazione entro 4 giorni dall’assenza o dal ritardo |
Coordinatore dì classe o docente della prima ora |
Ammonizione scritta |
Ammonizione scritta nel registro di classe con la segnalazione che lo studente non potrà essere riammesso a scuola senza giustificazione. Fonogramma alla famiglia. |
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Violazione delle norme sul divieto di fumo nei locali scolastici |
Personale responsabile dell'osservanza del divieto e/o Dirigente Scolastico |
Ammonizione scritta e sanzione pecuniaria dì legge |
Annotazione nel registro di classe, comunicazione scritta alla famiglia; |
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Utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico non autorizzato nei locali della scuola |
Docente |
Ammonizione scritta (richiamo) |
Richiamo scritto sul registro |
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Recidiva nell’utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico non autorizzato nonostante l’ammonizione scritta del docente |
Dirigente Scolastico |
Ammonizione scritta, |
Annotazione(nota disciplinare) nel registro di classe |
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Recidiva nell’utilizzo del cellulare o altro dispositivo elettronico non autorizzato nonostante la seconda ammonizione scritta |
Consiglio di classe |
Allontanamento dalle lezioni per 1 giorno e svolgimento attività di approfondimento |
Annotazione nel registro e comunicazione alla famiglia del provvedimento di allontanamento dalle lezioni per 1 giorno |
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Mancanze particolarmente gravi quali ad esempio: aggressività sproporzionata al contesto, offese gravi alla dignità delle persone, sottrazione dì oggetti, atti vandalici, molestie verbali anche a contenuto sessuale, atti discriminazione dì qualunque genere (religioso, razziale, di genere), atti che mettono in pericolo la sicurezza dei compagni o del personale scolastico. Comportamenti scorretti ripetuti che impediscono il regolare svolgimento delle lezioni. Reiterazione di comportamenti scorretti, segnalati con ammonizione, dopo un provvedimento di allontanamento dalla comunità scolastica. |
Consiglio di classe |
Allontanamento dalle lezioni da 6 a 15 giorni e svolgimento di attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate al numero di giorni, prorogabili per un massimo di ¾ del periodo deliberato |
Comunicazione all'allievo e alla famiglia e, se del caso, segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361del c.p. |
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Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi meno gravi) Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis |
Consiglio di Istituto |
Allontanamento dalla scuola fino al termine dell'anno scolastico. |
Comunicazione all'allievo e alla famiglia e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali(se, del caso) e altre Autorità Scolastiche Superiori |
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Recidiva di atti o comportamenti che hanno già comportato l’allontanamento dalla comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale (nei casi più gravi) Nei casi in cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 9-bis e 9-ter |
Consiglio di Istituto |
Allontanamento dalla scuola e Esclusione dallo scrutinio o dall’Esame |
Comunicazione all'allievo e alla famiglia (cfr art.7) e segnalazione all' Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 361 del c. p. e/o ai Servizi Sociali(se, del caso) e altre Autorità Scolastiche Superiori |
Il Consiglio di Istituto può disporre l’allontanamento dalla comunità scolastica anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone, nonché in presenza di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, delle studentesse e degli studenti. In tale caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sanzioni di competenza del DS possono in caso di necessità essere irrogate dai suoi collaboratori. Un organo può sempre irrogare la sanzioni di competenza di un organo inferiore se lo ritiene opportuno.
Nel caso di sanzioni che comportino l'allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica, l'organo competente può valutare se comminare la sanzione accessoria dell'esclusione dell'alunno da uscite e visite d'istruzione, manifestazioni sportive ed attività similari.
La non partecipazione alle attività previste in caso di allontanamento dalle lezioni concorre al raggiungimento del numero massimo delle assenze annue (25%)
Per le infrazioni disciplinari che sì verifichino durante lo svolgimento degli Esami dì Stato, l’organo competente ad irrogare sanzioni è la Commissione d'esame.
Le assenze di massa della classe comporteranno una sanzione alla classe e ai singoli studenti che non hanno la certificazione medica. Si considera assenza di massa l’assenza di tutti o la presenza solo di un numero esiguo di studenti.
L’assenza il giorno successivo al viaggio di istruzione non darà luogo a sanzione solo in caso di arrivo a Città di Castello dopo le ore 22.
Costituisce circostanza aggravante e comporta l’applicazione di una sanzione più grave il fatto che il comportamento scorretto dello studente danneggi l’immagine della scuola.
Art. 7 Sanzioni irrogate dal Consiglio di classe: allontanamento dalle lezioni
In caso di allontanamento dalle lezioni per 1 o 2 giorni il Consiglio delibera, con adeguata motivazione, attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare, da svolgere a scuola con docenti appositamente incaricati. Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe (DPR n. 249/1998 Art. 4, co. 8 e 8-bis).
In caso di allontanamento dalle lezioni da 3 a 15 giorni il Consiglio delibera, con adeguata motivazione, attività di cittadinanza attiva e solidale, commisurate all'orario scolastico relativo al numero di giorni per i quali è deliberato l'allontanamento, da svolgere presso le strutture ospitanti convenzionate con figure di riferimento delle strutture con l’individuazione di uno o più referenti della scuola. (DPR n. 249/1998- Art. 4, co. 8, 8-ter, 8-quater, 8-quinquies Art. 6, co. 3-bis.). Le strutture sono individuate dall’USR ai sensi del DPR n. 249/1998.
In caso di indisponibilità delle strutture e nelle more degli elenchi regionali le attività di cittadinanza attiva e solidale ivi contemplate, sono svolte a favore della comunità scolastica.
Il CDC può deliberare la prosecuzione delle attività di cittadinanza attiva e solidale anche dopo il rientro nel gruppo classe, per un periodo massimo pari ai tre quarti dell'orario scolastico corrispondente ai giorni di allontanamento deliberati. Deve essere previsto un rapporto tra la comunità scolastica, lo studente e i suoi genitori tale da preparare il rientro nel gruppo classe.
Le attività a favore della comunità scolastica non devono richiedere in nessun caso azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia dì altri soggetti appartenenti alla comunità scolastica. Tali attività possono essere svolte anche da gruppi di alunni in collaborazione fra loro. E’ prevista l'assistenza specifica del personale dell'Istituto al fine di garantire una loro corretta realizzazione e la tutela delle norme di sicurezza.
Le attività in favore della comunità scolastica possono essere: aiuto a compagni disabili, aiuto in lavori di segreteria quali archiviazione di faldoni, aiuto ai collaboratori scolastici in attività di pulizia o di piccola manutenzione, redazione di materiale didattico multimediale utilizzabile dai compagni, cura della dotazione della biblioteca, assistenza al personale ATA nei laboratori.
L’organizzazione delle attività di cittadinanza attiva e solidale a favore della comunità scolastica, coerentemente con quanto previsto dal DPR n. 249/1998 è demandata al Dirigente Scolastico che terrà conto delle risorse professionali disponibili e delle indicazioni del consiglio di classe.
La sanzione potrà non avere immediata esecuzione, ma essere rinviata al fine di consentirne una adeguata organizzazione.
All'alunno il quale sia incorso in una mancanza disciplinare a cui corrisponde una sanzione che prevede l'allontanamento dalla comunità scolastica viene assegnato un tutor, di norma il docente coordinatore di classe, per un periodo di tempo definito.
Nei periodi di allontanamento inferiori a 15 giorni, il tutor ha il compito di ricevere lo studente sanzionato e i suoi genitori, al fine di preparare il suo rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiore a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
Dopo il rientro nella comunità scolastica dell'alunno sanzionato, il compito dell'insegnante tutor è quello di condurre un continuo colloquio con l'alunno medesimo, al fine di cogliere eventuali stati di disagio che possano essere all'origine dei suoi comportamenti e quindi di aiutarlo a superarli.
Il tutor può richiedere l’intervento della docente che svolge la funzione strumentale specifica.
Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Art. 9 Sanzioni conseguenti all’uso dei dispositivi elettronici
Non è consentito agli studenti l’utilizzo dei telefoni cellulari all’interno dei locali della scuola, neanche durante i momenti di pausa dall’attività curriculare ed extracurricolare e durante gli spostamenti. Nel caso in cui lo studente abbia con sé il cellulare lo dovrà tenere spento e non visibile al docente per tutto il tempo della permanenza a scuola.
Fanno eccezione i casi in cui l’uso del dispositivo cellulare sia previsto dal Piano Educativo Individualizzato o dal Piano Didattico Personalizzato ovvero per motivate necessità personali o di salute certificate e preventivamente autorizzate dal Dirigente. Analogamente, l’utilizzo rimane consentito qualora esso sia strettamente funzionale all’efficace svolgimento dell’attività didattica nell’ambito degli specifici indirizzi informatica e telecomunicazioni. I dispositivi previsti per uso didattico dovranno essere obbligatoriamente collegati alla wi-fi dell’istituto, pertanto il collegamento a internet tramite hotspot alla propria rete o la connessione tramite una SIM dati privata non sono mai ammissibili.
Lo studente che contravvenga al divieto di utilizzo del cellulare o altri dispositivi ad esso collegati tramite hotspot (es.smartwatch) viene sanzionato. Qualora il comportamento scorretto da parte dello studente venga individuato dal personale ATA, lo stesso provvederà ad informare il docente in orario.
Per ogni infrazione contestata, il dispositivo verrà immediatamente fatto riporre nello zaino e il docente provvederà a comminare un ’“RICHIAMO”, avendo cura di annotare l’infrazione sul Registro Elettronico, adibito alle “RICHIAMI -> COMPORTAMENTI”. Dopo il terzo richiamo contestato e formalizzato con le modalità descritte, lo studente/ssa verrà sanzionato/a con una AMMONIZIONE SCRITTA da parte del Dirigente Scolastico annotata sul Registro di classe e tempestivamente comunicata alla famiglia dello studente. Successivamente a tale ammonizione se lo studente risulterà recidivo si procederà con un allontanamento dalle lezioni di un giorno.
Si ricorda che nel nostro ordinamento la realizzazione e la diffusione di immagini o riprese video senza l’esplicita autorizzazione dei soggetti interessati costituisce violazione della privacy ed è pertanto proibita.
La violazione di tale divieto è considerato un fatto grave ai fini disciplinari e può comportare responsabilità civile, amministrativa e nei casi più gravi anche penale, come previsto dalla normativa corrente.
Art. 10 Sanzioni conseguenti il mancato rispetto della giustificazione delle assenze e/o ritardi
Gli studenti in caso di assenza e di ingresso in ritardo sono tenuti a presentare la giustificazione firmata dai genitori (se minorenni) il giorno del rientro a scuola o il giorno successivo al ritardo. In caso di mancata giustificazione per più di tre giorni il docente ammonirà lo studente con annotazione nel registro di classe.
Qualora lo studente persista nel non portare la giustificazione, il docente della prima ora annoterà nel registro di classe che lo studente non potrà essere riammesso a scuola senza giustificazione. Il docente dovrà avvisare l’ufficio didattica che provvederà con fonogramma ad avvisare i genitori. Se nonostante il fonogramma lo studente non presenta la giustificazione non potrà essere ammesso a scuola.
Nel caso in cui lo studente abbia accumulato più di 3 ritardi brevi in un mese, verrà messo un richiamo scritto. Al terzo richiamo scatterà una nota disciplinare.
Nel caso in cui gli ingressi oltre la seconda ora e le uscite anticipate siano più di quattro al mese verrà contattata la famiglia per sensibilizzarla e sarà comunque messa una nota disciplinare.
Al raggiungimento di due note disciplinari relative ai ritardi/uscite il Consiglio di classe provvederà alla sanzione dell’allontanamento dalle lezioni di un giorno che avrà ricadute sul voto di condotta.
Art. 11 Risarcimento del danno
Alle sanzioni disciplinari di cui sopra potrà sommarsi l’onere del risarcimento del danno. Pertanto:
1. chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamento dei locali è tenuto a risarcire il danno;
2. nel caso in cui il responsabile o i responsabili non vengano individuati sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l’onere del risarcimento, e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività didattica;
3. qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, servizi, etc.) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l’onere della spesa;
4. se i danni riguardano spazi collettivi quali l’atrio e l’aula magna, il risarcimento spetterà all’intera comunità scolastica.
Il Dirigente con il supporto del DSGA e dell’ufficio tecnico, è competente a fare la stima dei danni verificatisi e comunicare per lettera agli studenti interessati ed ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma spettante. Quando possibile il risarcimento potrà avvenire anche in forma specifica attraverso la riparazione dei danni con oneri a carico dei genitori.
Le somme derivate da risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate alle necessarie riparazioni, sia mediante rimborso sia, se possibile, attraverso interventi diretti in economia.
Le piccole riparazioni per il ripristino di quanto danneggiato, così come le pulizie dei pavimenti e della parte inferiore delle finestre (dall’interno) nonché interventi di imbiancatura ad altezza d’uomo non comportanti né l’uso di scale né di impalcature di qualsiasi genere, possono essere effettuati dagli studenti che si rendano a ciò disponibili, sotto la vigile direzione di personale docente o non docente, previa adozione delle opportune misure di sicurezza.
Art. 12 Procedura di irrogazione Sanzioni diverse dall’allontanamento dalle lezioni o dalla comunità scolastica
1. Ammonizione con annotazione sul registro di classe da parte del docente o del coordinatore del Consiglio di classe:
il docente dopo aver richiamato verbalmente lo studente che persiste nel comportamento scorretto o quando il fatto compiuto non sia lieve ed occasionale, ammonisce lo studente con annotazione sul registro di classe con modalità visibile al tutore e allo studente. L’ammonizione deve contenere una breve descrizione del fatto e deve anche indicare ll comportamento tenuto dallo studente a seguito della ammonizione;
2. Ammonizione con annotazione sul registro di classe e affidamento di lavori didattici aggiuntivi, a discrezione del docente:
Il docente in caso di persistenti mancanze relative all’impegno nello studio ammonisce lo studente con annotazione nel registro di classe e indica dei lavori didattici aggiuntivi da effettuarsi nei tempi indicati dal docente. L’assegnazione di compiti aggiuntivi andrà comunicata alla famiglia con annotazione nel diario dello studente che dovrà essere firmata per presa visione dal genitore.
3. Ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico con comunicazione alla famiglia e convocazione a scuola dei genitori:
Dopo 3 ammonizioni nel registro di classe segnalate dal coordinatore o in presenza di un fatto grave, il DS convoca lo studente in Presidenza e in presenza del coordinatore viene invitato ad esprimere la sua posizione. Qualora lo ritenga opportuno il Ds procede alla ammonizione dello studente con annotazione nel registro di classe. L’ammonizione viene notificata con fonogramma dalla segreteria ai genitori che sono invitati a prendere contatto con il coordinatore o con il DS al fine di intensificare la collaborazione scuola-famiglia nel processo di crescita dello studente.
Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di classe (allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni)
Il Dirigente scolastico, di norma su segnalazione del coordinatore, constatato che la mancanza disciplinare è di competenza del Consiglio di classe, raccolte eventualmente prove a carico, testimonianze e memorie delle persone danneggiate, procede alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata (docenti, rappresentanti genitori, rappresentanti studenti), dello studente e dei suoi genitori. La seduta disciplinare dell’Organo competente è divisa in tre fasi.
1. Nella prima fase il Consiglio di classe procede all’audizione di chi ha segnalato la mancanza disciplinare e di chiunque altro possa apportare elementi utili alla esatta individuazione del comportamento sottoposto al suo esame. Procede, inoltre, all’audizione dei rappresentanti di classe. Invita obbligatoriamente lo studente, che ha facoltà di farsi assistere dai genitori o da chi ne fa le veci, ad esporre le proprie ragioni, anche in contraddittorio con chi ha segnalato la mancanza disciplinare. Lo studente può presentare una memoria scritta che può essere anche sostitutiva della presenza. L’Organo competente può deliberare anche in assenza dello studente interessato (e, nel caso di minorenni, dei suoi genitori) e della predetta memoria scritta, purché vi sia certezza dell’avvenuta convocazione.
2. Nella seconda fase, a cui l’alunno interessato e i suoi genitori non sono ammessi, il Consiglio, assume la decisione a maggioranza dei suoi membri. Se decide di irrogare una sanzione, ne stabilisce, con provvedimento adeguatamente e rigorosamente motivato il tipo, l’eventuale durata e gli obblighi collegati alla stessa. Il Consiglio delibera anche il tipo e la durata delle attività in cui convertire la sanzione secondo quanto previsto nell’art. 7.
Allo studente e alla sua famiglia la decisione del Consiglio verrà comunicata anche per iscritto. La sanzione verrà annotata dal coordinatore nel registro di classe.
Procedura per le sanzioni di competenza del Consiglio di Istituto (allontanamento dalla comunità scolastica superiore a quindici giorni)
Il Dirigente scolastico, constatato che l’infrazione rientra nella competenza del Consiglio d’Istituto, ne chiede la convocazione al Presidente del Consiglio.
Il Consiglio seguirà la medesima procedura disciplinare prevista per il Consiglio di classe.
Art. 13 Impugnazioni
Avverso le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15giorni dalla comunicazione della sua irrogazione, all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
La sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione, salvo che le deliberazioni del Consiglio di classe, ovvero del Consiglio dì Istituto, non dispongano l'esecuzione differita della stessa. L'Organo di garanzia dovrà esprimersi entro 10 giorni, decorsi i quali, la sanzione si riterrà confermata.
Art. 14 Composizione dell'Organo di Garanzia
L’Organo di garanzia, previsto dall’art. 5, secondo comma del DPR 24.6.1998 n. 249, è composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede ed è membro di diritto e da un docente e da un personale ATA designati dal Consiglio di Istituto, nonché da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli studenti scelto tra le classi del triennio, questi ultimi eletti dai rappresentanti in consiglio di Istituto dei genitori e degli studenti, in concomitanza del rinnovo triennale dei componenti del Consiglio di Istituto. In mancanza di elezione si procederà alla elezione attraverso i rappresentanti in consiglio di Istituto dei genitori e degli studenti.
Oltre ai 4 membri effettivi devono essere eletti o designati altrettanti membri supplenti che devono far parte dell’organo nel caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell’organo colui o un componente del Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione) o di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o un suo genitore).
Tutti i membri dell'Organo di Garanzia, sia effettivi che supplenti, non devono essere componenti del Consiglio di Istituto, al fine di garantire la terzietà dell'organo medesimo.
L’Organo di garanzia, dura in carica tre anni, e si riunisce in unica convocazione. Per la validità delle relative deliberazioni devono essere presenti, oltre al Dirigente Scolastico, almeno altri due membri effettivi. Qualora uno dei membri elettivi (compreso il docente designato) non partecipi, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell’organo, è dichiarato decaduto di diritto e viene sostituito immediatamente dal primo dei non eletti o, se si tratta di docente, sostituito da altro designato dal Consiglio di Istituto.
Nel caso di decadenza ex lege di uno dei membri elettivi (es. conseguimento del diploma per gli studenti, pensionamento o trasferimento del docente o del rappresentante del personale ata) essi saranno sostituiti, ove possibile, dai supplenti o, nell’impossibilità, si procederà a nuova designazione o elezione.
L’Organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse anche sui conflitti che insorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento d’Istituto e del DPR. 24.6.1998. n. 249, recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
Art. 15 Funzionamento dell'organo di Garanzia
L'Organo di Garanzia, in merito ai ricorsi avverso le sanzioni disciplinari, decide entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso. Esso decide, in merito ai conflitti circa l'applicazione dello Statuto degli studenti e delle studentesse, entro 20 giorni dalla presentazione dell'esposto.
L'organo di Garanzia svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'organo che ha comminato la sanzione disciplinare.
La decisione relativa ai ricorsi avverso sanzioni disciplinari sottoposti all’organo di garanzia è presa a maggioranza dei componenti partecipanti alla seduta. Non è consentita l’astensione. In caso di parità nella espressione del voto, si considera determinante il voto del Dirigente Scolastico.
Art. 16 Secondo grado di impugnazione
La competenza a decidere sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto, e contro le decisioni dell’organo di garanzia interno alla scuola in materia disciplinare è attribuita al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale.
Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, decorrenti dalla conoscenza della asserita violazione, dalla comunicazione dell’atto che asseritamene si assume emanato in violazione del citato Statuto o della decisione dell’organo di garanzia della scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito.
La decisione è subordinata al parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto, di norma, per la scuola secondaria di II grado, da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale. L’Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri contro-interessati.
L’Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l‘organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta (Art.16 - comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241), il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente da detto parere.
Art. 17 Norme finali e transitorie
La prima elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori avverrà in occasione del prossimo rinnovo annuale della rappresentanza studentesca.
I rappresentanti designati dal Consiglio di Istituto verranno scelti nella prima riunione del Consiglio successiva all’entrata in vigore del presente regolamento.
Tutti i membri verranno rinnovati in occasione del rinnovo triennale dei membri del Consiglio di istituto.




